mercoledì 25 agosto 2010

CTP ROMA - IPOTECA CONSENTITA SOLO SE IL DEBITORE E' INSOLVENTE

Una interessante pronunzia della Ctp di Roma

L’ipoteca consentita solo se il debitore è insolvente
L’agente della riscossione deve provare l’intento di disperdere il patrimonio

 di Giuseppe Aliano (*)
L'iscrizione di ipoteca sui beni immobili del debitore è consentita solo in caso del rischio reale di insolvenza da parte del debitore e quando ci si trovi in presenza della concreta ed effettiva possibilità che questi disperda il proprio patrimonio.
E’ l’interessante, anche se estremamente garantista, tesi dei giudici della Ctp di Roma, espressa con la sentenza n. 283/50/2010 dell’ 08 luglio scorso. Per i giudici tributari, l'uso dello strumento cautelare dell'ipoteca - così invasivo e dagli effetti altamente pregiudizievoli per il contribuente - deve essere esperito solo in casi eccezionali e, perciò, subordinato alla preventiva dimostrazione, che grave sull’Agente della riscossione (nel caso di specie rimasto contumace in giudizio), che il contribuente abbia posto in essere o sia in procinto di porre in essere atti di disposizione o, comunque, comportamenti che mettano a rischio il credito vantato dal Fisco e rendano fondato, quindi, il timore di perdere la garanzia del proprio credito.

Tuttavia la pronunzia suscita alcuni dubbi: a) nell'art. 77 non v'è alcun riferimento alla possibilità di iscrivere ipoteca solo se sussista il rischio di insolvenza del debitore, ma l’unico presupposto è il mancato pagamento della cartella; b) l’eventuale pendenza dell’impugnativa contro la cartella posta a base dell'iscrizione ipoteca non preclude tale misura, in assenza di provvedimenti di sgravio o di sospensione; non si ravvisa nella norma l’obbligo per l’agente della riscossione di fornire dimostrazione dell'eventuale dispersione del patrimonio del debitore. Infatti l’art. 77 così recita: “ 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. 2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.”
(Riproduzione riservata).

(°) Cultore di diritto tributario Facoltà di Economia Università di Foggia