Decorso il termine di
impugnativa di cui all’art. 327 c.p.c. e L. 742/1969, la sentenza diviene
definitiva e la parte vittoriosa può chiederne alla segreteria la copia con
formula esecutiva, tuttavia – pur mancando nell’Ordinamento una norma di
coordinamento, per il rilascio va prudenzialmente atteso il termine previsto
per gli adempimenti di cui all’art. 369 c.p.c., ad evitare di dotare il
contribuente di una sentenza esecutiva in presenza di ricorso per cassazione
tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, di cui
egli non ne abbia ancora conoscenza.
Il contribuente vittorioso in un
giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte precedentemente
versate, nel giorno immediatamente successivo a quello, l’ultimo, utile per la
proposizione dell’impugnativa da parte dell’ufficio finanziario soccombente, si
presenta presso la segreteria per chiedere una copia della sentenza con formula
esecutiva. Il personale della segreteria, verificato che la sentenza non
risulti appellata, ha rilasciato la copia richiesta, sulla semplice verifica
del decorso infruttuoso del termine di impugnativa. Successivamente la
segreteria ha avuto notizia della proposizione del ricorso per cassazione, per
gli adempimenti previsti dall’art. 369 c.p.c., ed è stata “accusata”
dall’ufficio finanziario, attaccato legalmente dal contribuente per
l’esecuzione della sentenza, di non aver rispettato il predetto termine.
Passaggio in giudicato della sentenza.
Vediamo di capire anzitutto cosa
prevede la normativa in merito al momento in cui si rende definitiva la
sentenza ed a quello in cui è possibile il rilascio di copia con formula
esecutiva.
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs.
n. 546/92 (Condanna dell'ufficio al rimborso), “… Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o
l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di
somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la
relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia
spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura
civile, applicando per le spese l' art. 25, comma 2”.
L’art. 475 c.p.c. (Spedizione in forma esecutiva) dispone
che “… Le sentenze e gli altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da
altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata,
debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga
altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto
alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata
l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona
alla quale e' spedita.
La spedizione in
forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome
della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro
pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
"comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a
chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di
concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"”.
Ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (Decadenza
dell'impugnazione), “… Indipendentemente
dalla notificazione , l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per
i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo
decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si
applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per
nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
Ai sensi della Legge del 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale),
“… Il decorso dei termini processuali
relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di
diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201
del codice di procedura penale”.
Ragion per cui, la sentenza si intende passata in giudicato
qualora non sia proposto appello entro un anno e 46 giorni dal deposito della
sentenza nella segreteria della Commissione.
Rilascio della copia della sentenza spedita in forma esecutiva.
Tuttavia, come visto, uno dei
problemi appare legato al termine decorso il quale la segreteria può rilasciare
la sentenza con formula esecutiva. Appare quindi utile riepilogare i termini e
modalità di proposizione del ricorso per cassazione, per individuare tale
termine che, come vedremo, potrà avere diversa valenza per ognuna delle parti
interessate alla prosecuzione della controversia.
Il caso.
Come in premessa, il contribuente
vittorioso ha chiesto copia della sentenza con formula esecutiva nel giorno
immediatamente successivo a quello utile per la proposizione dell’impugnativa
da parte dell’ufficio soccombente, ed il personale della segreteria, verificato
che la sentenza non risultava appellata, ha immediatamente evaso la richiesta.
Ora, il ricorso per cassazione
della sentenza va notificato nelle forme di legge alla controparte, ed il
termine utile, per il proponente, è quello di consegna dell’atto all’Ufficiale
giudiziario (mentre per il ricevente dalla data di ricevimento decorrono i
termini per il controricorso.
Successivamente, ai sensi
dell’art. 369 c.p.c. (Deposito del ricorso), “… Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena
di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle
parti contro le quali è proposto.
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di
improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione
impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che
nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei
provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2
dell' articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato ;
4) Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi
sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha
pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la
trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio;
tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e
deve essere depositata insieme col ricorso”.
Nel caso di consegna del ricorso
all’Ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile, quindi, all’atto della
richiesta di copia con formula esecutiva eseguita il giorno successivo, la
situazione è la seguente:
-
L’appellato non sa ancora di essere tale, in quanto
riceverà la notifica dopo qualche giorno;
-
Per la Commissione tributaria regionale la sentenza
risulta passata in giudicato, per lo spirare del termine di impugnazione, per
cui rilascerà la sentenza come richiesta (infatti la Ctr viene a conoscenza
dell’eventuale impugnativa solo alla richiesta di trasmissione del fascicolo
alla cancelleria della Corte di Cassazione, nei 20 giorni successivi all’ultima
delle notifiche eseguite dall’appellante).
Le problematiche successive.
La situazione che si è venuta a
creare è la seguente:
-
la parte vittoriosa, il contribuente, ha immediatamente
adìto le vie legali per il recupero delle imposte versate, in forza della
sentenza con formula esecutiva;
-
la controparte, naturalmente, proseguirà la
controversia in virtù del suo ricorso tempestivamente notificato;
-
la stessa si è opposta all’azione esecutiva del
contribuente, sia adducendo la tempestività del proprio ricorso, sia tentando
di attribuire responsabilità alla segreteria della Ctr, per non aver atteso il
termine per gli adempimenti come previsto dall’art. 369 c.p.c. prima di
considerare la sentenza “passata in giudicato” e rilasciare la stessa con
formula esecutiva.
Efficacia della sentenza e responsabilità della segreteria.
Accertata la tempestività del
ricorso, non dovrebbero sorgere particolarI problemi in quanto il Giudice
dell’esecuzione dovrebbe respingere la richiesta del contribuente ritenendo
inefficace la sentenza, in quanto non “passata in giudicato”, mentre la Corte
di Cassazione passerà all’esame del ricorso accertando, preliminarmente, la sua
tempestività.
Nel caso specifico,
probabilmente, ricevuta la notifica del ricorso nei giorni successivi, il
contribuente avrebbe dovuto ragionevolmente astenersi da qualsiasi azione che
preveda l’utilizzo della copia della sentenza spedita in forma esecutiva, che
quantunque appaia tale formalmente, non può esplicare effetti sostanziali, in
quanto non “passata in giudicato”, salvo che egli non nutra fondati dubbi
sull’effettiva data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario da parte
della parte appellante.
Peraltro, la segreteria della
Commissione avrebbe dovuto attendere, con una prudenza non dimostrata dal
contribuente, e quantunque nel silenzio del legislatore per la totale assenza
di una norma di coordinamento, l’eventuale richiesta di trasmissione del
fascicolo alla cancelleria della Corte, successiva all’eventuale ricorso,
prudenza che viene – di prassi – applicata anche dai cancellieri nei tribunali;
tuttavia si ritiene che “l’imprudenza”, nel caso esposto, non possa generare
rischi e richieste di natura patrimoniale a carico del personale della segreteria.