martedì 7 maggio 2013


GIUSEPPE ALIANO

 

La Commissione tributaria è sempre competente per l’atto della riscossione immotivato, se non viene contestato il tributo.


Giurisdizione tributaria se non viene contestato il tributo

di Giuseppe Aliano

Per decidere sull’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria per vizi propri e non per contestare i contributi previdenziali pretesi, in quanto atto della riscossione, è sempre competente il Giudice tributario.

Il caso

Il contribuente riceveva, a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa, una comunicazione

di iscrizione ipotecaria, contro cui ricorreva chiedendone la nullità per omessa

indicazione del debito ed assenza degli allegati sulla base dei quali era stata emessa. La

commissione tributaria provinciale, quantunque l’Equitalia avesse documentato la

notifica delle prodromiche cartelle, ancorchè eseguita a mezzo del servizio postale,

dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice del Lavoro limitatamente ad

alcuni ruoli riferiti a contributi Inps (assegnando il termine di 3 mesi), mentre

accoglieva il ricorso, in particolare, per la violazione dell’art. 7 Statuto contribuente L.

212/2000 in tema di motivazione degli atti, in quanto l’impugnata comunicazione era

omissiva di ogni riferimento ai titoli prodromici posti a base dell’iscrizione ipotecaria,

all’ammontare del debito, mancante della nota di trascrizione, L’Agente della

riscossione appellava la sentenza sostenendo la natura di semplice comunicazione

dell’atto impugnato, che dunque non necessitava di alcuna motivazione ex L. 212/2000,

depositando solo in questa sede la documentazione (nota di trascrizione e prospetto

cartelle di pagamento) non allegata all’impugnata comunicazione e chiedendo la riforma

della sentenza appellata nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione

ipotecaria. Con controdeduzioni ed appello incidentale, l’appellato, (che non aveva

inteso riassumere la causa davanti al Giudice del lavoro), contestava la sentenza della

Ctp e ne chiedeva la riforma in quanto l’impugnativa era rivolta alla sola legittimità o

meno dell’atto impugnato, quale atto della riscossione, per vizi propri, e non al merito

della pretesa, ovvero alla contestazione, qualificazione o quantificazione dei diversi

tributi per cui si procedeva.

La sentenza

Con la sentenza n. 480/10/12 dell’8 novembre 2012 depositata il 12.11.2012, i Giudici

di appello hanno rigettato l’appello principale dell’Equitalia ed accolto l’appello

incidentale del contribuente, di fatto dichiarando sic et sempliciter l’illegittimità piena

dell’atto (della riscossione) impugnato, con ciò confermando la propria competenza

allorchè non si verta sulla valutazione della natura dei tributi per cui si procede.

Giuseppe Aliano  

Il   rilascio della sentenza spedita

in forma esecutiva

Processo tributario - Commissioni tributarie regionali. Il rilascio della sentenza spedita in forma esecutiva va prudenzialmente subor-dinato al decorso del termine ex art. 369 c.p.c..

di Giuseppe Aliano

Decorso il termine di impugnativa di cui all’art. 327 c.p.c. e L. 742/1969, la sentenza diviene definitiva e la parte vittoriosa può chiederne alla segreteria la copia con formula esecutiva, tuttavia – pur mancando nell’Ordinamento una norma di coordinamento, per il rilascio va prudenzialmente atteso il termine previsto per gli adempimenti di cui all’art. 369 c.p.c., ad evitare di dotare il contribuente di una sentenza esecutiva in presenza di ricorso per cassazione tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, di cui egli non ne abbia ancora conoscenza.

Il contribuente vittorioso in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di rimborso di imposte precedentemente versate, nel giorno immediatamente successivo a quello, l’ultimo, utile per la proposizione dell’impugnativa da parte dell’ufficio finanziario soccombente, si presenta presso la segreteria per chiedere una copia della sentenza con formula esecutiva. Il personale della segreteria, verificato che la sentenza non risulti appellata, ha rilasciato la copia richiesta, sulla semplice verifica del decorso infruttuoso del termine di impugnativa. Successivamente la segreteria ha avuto notizia della proposizione del ricorso per cassazione, per gli adempimenti previsti dall’art. 369 c.p.c., ed è stata “accusata” dall’ufficio finanziario, attaccato legalmente dal contribuente per l’esecuzione della sentenza, di non aver rispettato il predetto termine.
Passaggio in giudicato della sentenza.
Vediamo di capire anzitutto cosa prevede la normativa in merito al momento in cui si rende definitiva la sentenza ed a quello in cui è possibile il rilascio di copia con formula esecutiva.
Ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 546/92 (Condanna dell'ufficio al rimborso), “… Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l' art. 25, comma 2”.
L’art. 475 c.p.c. (Spedizione in forma esecutiva) dispone che “… Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti"”.
Ai sensi dell’art. 327 c.p.c. (Decadenza dell'impugnazione), “… Indipendentemente dalla notificazione , l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Questa disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 292”.
Ai sensi della Legge del 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), “… Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale”.
Ragion per cui, la sentenza si intende passata in giudicato qualora non sia proposto appello entro un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza nella segreteria della Commissione.
Rilascio della copia della sentenza spedita in forma esecutiva.
Tuttavia, come visto, uno dei problemi appare legato al termine decorso il quale la segreteria può rilasciare la sentenza con formula esecutiva. Appare quindi utile riepilogare i termini e modalità di proposizione del ricorso per cassazione, per individuare tale termine che, come vedremo, potrà avere diversa valenza per ognuna delle parti interessate alla prosecuzione della controversia.
Il caso.
Come in premessa, il contribuente vittorioso ha chiesto copia della sentenza con formula esecutiva nel giorno immediatamente successivo a quello utile per la proposizione dell’impugnativa da parte dell’ufficio soccombente, ed il personale della segreteria, verificato che la sentenza non risultava appellata, ha immediatamente evaso la richiesta.
Ora, il ricorso per cassazione della sentenza va notificato nelle forme di legge alla controparte, ed il termine utile, per il proponente, è quello di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario (mentre per il ricevente dalla data di ricevimento decorrono i termini per il controricorso.
Successivamente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (Deposito del ricorso), “… Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.  Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:
1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell' articolo 362;
3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato ;
4) Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso”.
Nel caso di consegna del ricorso all’Ufficiale giudiziario nell’ultimo giorno utile, quindi, all’atto della richiesta di copia con formula esecutiva eseguita il giorno successivo, la situazione è la seguente:
-          L’appellato non sa ancora di essere tale, in quanto riceverà la notifica dopo qualche giorno;
-          Per la Commissione tributaria regionale la sentenza risulta passata in giudicato, per lo spirare del termine di impugnazione, per cui rilascerà la sentenza come richiesta (infatti la Ctr viene a conoscenza dell’eventuale impugnativa solo alla richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione, nei 20 giorni successivi all’ultima delle notifiche eseguite dall’appellante).
Le problematiche successive.
La situazione che si è venuta a creare è la seguente:
-          la parte vittoriosa, il contribuente, ha immediatamente adìto le vie legali per il recupero delle imposte versate, in forza della sentenza con formula esecutiva;
-          la controparte, naturalmente, proseguirà la controversia in virtù del suo ricorso tempestivamente notificato;
-          la stessa si è opposta all’azione esecutiva del contribuente, sia adducendo la tempestività del proprio ricorso, sia tentando di attribuire responsabilità alla segreteria della Ctr, per non aver atteso il termine per gli adempimenti come previsto dall’art. 369 c.p.c. prima di considerare la sentenza “passata in giudicato” e rilasciare la stessa con formula esecutiva.
Efficacia della sentenza e responsabilità della segreteria.
Accertata la tempestività del ricorso, non dovrebbero sorgere particolarI problemi in quanto il Giudice dell’esecuzione dovrebbe respingere la richiesta del contribuente ritenendo inefficace la sentenza, in quanto non “passata in giudicato”, mentre la Corte di Cassazione passerà all’esame del ricorso accertando, preliminarmente, la sua tempestività.
Nel caso specifico, probabilmente, ricevuta la notifica del ricorso nei giorni successivi, il contribuente avrebbe dovuto ragionevolmente astenersi da qualsiasi azione che preveda l’utilizzo della copia della sentenza spedita in forma esecutiva, che quantunque appaia tale formalmente, non può esplicare effetti sostanziali, in quanto non “passata in giudicato”, salvo che egli non nutra fondati dubbi sull’effettiva data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario da parte della parte appellante.
Peraltro, la segreteria della Commissione avrebbe dovuto attendere, con una prudenza non dimostrata dal contribuente, e quantunque nel silenzio del legislatore per la totale assenza di una norma di coordinamento, l’eventuale richiesta di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte, successiva all’eventuale ricorso, prudenza che viene – di prassi – applicata anche dai cancellieri nei tribunali; tuttavia si ritiene che “l’imprudenza”, nel caso esposto, non possa generare rischi e richieste di natura patrimoniale a carico del personale della segreteria.
 
 



RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA


 
Il ricorso privo di istanza di reclamo-mediazione
Ho notificato all’Agenzia delle entrate un ricorso avverso un atto di accertamento di valore inferiore a 20.000 euro, omettendo di evidenziare che lo stesso veniva proposto ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/92, e dunque l’atto si presenta come un normale ricorso, pur essendovi riportate tutte le indicazioni, tra cui il valore della controversia. Vorrei sapere se incorro in cause di nullità, inammissibilità o altro, precisando che, a questo punto, anche in assenza di riscontro dell’Ufficio, depositerò il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale dopo il termine di 90 giorni previsto per il procedimento di reclamo.
Proposto da: R.A.M.
Risponde Giuseppe Aliano
L’Agenzia delle entrate, con la direttiva n. 29/2012 trasmessa alle direzioni territoriali, ha precisato che la proposizione di un ricorso contro un accertamento inferiore a 20 mila euro senza istanza di reclamo non preclude il procedimento di mediazione. Gli uffici delle Entrate dovranno tuttavia far presente al contribuente che l’impugnazione è soggetta al nuovo istituto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e che quindi l’eventuale costituzione in giudizio potrà avvenire solo dopo la notifica della risposta dell’Agenzia o, in mancanza, decorsi 90 giorni dalla presentazione. In definitiva, gli uffici riterranno ugualmente attivata la procedura di reclamo/mediazione, nonostante l’irregolarità dell’istanza. Ciò è in armonia con i principi di “buon andamento”, “efficienza” ed “imparzialità” dell’azione amministrativa tributaria, di cui all’art. 97 della Costituzione, e con il precetto, di cui all’art. 53 della Costituzione, secondo il quale i contribuenti hanno il dovere di «concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». L’ordinamento processuale vigente, in ogni suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al principio, desumibile dall’art. 156 del codice di procedura civile, della conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo scopo cui risulta indirizzata. Va aggiunto, peraltro, che la norma nulla dispone al riguardo, e l’unico rischio per il contribuente sarebbe legato alla eventuale costituzione nel termine ordinario di 30 giorni previsto per i “normali” ricorsi.