martedì 7 maggio 2013


GIUSEPPE ALIANO

 

La Commissione tributaria è sempre competente per l’atto della riscossione immotivato, se non viene contestato il tributo.


Giurisdizione tributaria se non viene contestato il tributo

di Giuseppe Aliano

Per decidere sull’impugnativa della comunicazione di iscrizione ipotecaria per vizi propri e non per contestare i contributi previdenziali pretesi, in quanto atto della riscossione, è sempre competente il Giudice tributario.

Il caso

Il contribuente riceveva, a mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa, una comunicazione

di iscrizione ipotecaria, contro cui ricorreva chiedendone la nullità per omessa

indicazione del debito ed assenza degli allegati sulla base dei quali era stata emessa. La

commissione tributaria provinciale, quantunque l’Equitalia avesse documentato la

notifica delle prodromiche cartelle, ancorchè eseguita a mezzo del servizio postale,

dichiarava la propria incompetenza in favore del Giudice del Lavoro limitatamente ad

alcuni ruoli riferiti a contributi Inps (assegnando il termine di 3 mesi), mentre

accoglieva il ricorso, in particolare, per la violazione dell’art. 7 Statuto contribuente L.

212/2000 in tema di motivazione degli atti, in quanto l’impugnata comunicazione era

omissiva di ogni riferimento ai titoli prodromici posti a base dell’iscrizione ipotecaria,

all’ammontare del debito, mancante della nota di trascrizione, L’Agente della

riscossione appellava la sentenza sostenendo la natura di semplice comunicazione

dell’atto impugnato, che dunque non necessitava di alcuna motivazione ex L. 212/2000,

depositando solo in questa sede la documentazione (nota di trascrizione e prospetto

cartelle di pagamento) non allegata all’impugnata comunicazione e chiedendo la riforma

della sentenza appellata nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione

ipotecaria. Con controdeduzioni ed appello incidentale, l’appellato, (che non aveva

inteso riassumere la causa davanti al Giudice del lavoro), contestava la sentenza della

Ctp e ne chiedeva la riforma in quanto l’impugnativa era rivolta alla sola legittimità o

meno dell’atto impugnato, quale atto della riscossione, per vizi propri, e non al merito

della pretesa, ovvero alla contestazione, qualificazione o quantificazione dei diversi

tributi per cui si procedeva.

La sentenza

Con la sentenza n. 480/10/12 dell’8 novembre 2012 depositata il 12.11.2012, i Giudici

di appello hanno rigettato l’appello principale dell’Equitalia ed accolto l’appello

incidentale del contribuente, di fatto dichiarando sic et sempliciter l’illegittimità piena

dell’atto (della riscossione) impugnato, con ciò confermando la propria competenza

allorchè non si verta sulla valutazione della natura dei tributi per cui si procede.

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