GIUSEPPE ALIANO
La Commissione tributaria è
sempre competente per l’atto della
riscossione immotivato, se non viene
contestato il tributo.
Giurisdizione
tributaria se non viene contestato il tributo
di Giuseppe Aliano
Per decidere sull’impugnativa
della comunicazione di iscrizione ipotecaria per vizi propri e non per
contestare i contributi previdenziali pretesi, in quanto atto della
riscossione, è sempre competente il Giudice tributario.
Il caso
Il contribuente riceveva, a
mezzo raccomandata a.r. in busta chiusa, una comunicazione
di iscrizione ipotecaria,
contro cui ricorreva chiedendone la nullità per omessa
indicazione del debito ed
assenza degli allegati sulla base dei quali era stata emessa. La
commissione tributaria
provinciale, quantunque l’Equitalia avesse documentato la
notifica delle prodromiche
cartelle, ancorchè eseguita a mezzo del servizio postale,
dichiarava la propria
incompetenza in favore del Giudice del Lavoro limitatamente ad
alcuni ruoli riferiti a contributi
Inps (assegnando il termine di 3 mesi), mentre
accoglieva il ricorso, in
particolare, per la violazione dell’art. 7 Statuto contribuente L.
212/2000 in tema di
motivazione degli atti, in quanto l’impugnata comunicazione era
omissiva di ogni riferimento
ai titoli prodromici posti a base dell’iscrizione ipotecaria,
all’ammontare del debito,
mancante della nota di trascrizione, L’Agente della
riscossione appellava la
sentenza sostenendo la natura di semplice comunicazione
dell’atto impugnato, che dunque
non necessitava di alcuna motivazione ex L. 212/2000,
depositando solo in questa
sede la documentazione (nota di trascrizione e prospetto
cartelle di pagamento) non
allegata all’impugnata comunicazione e chiedendo la riforma
della sentenza appellata nella
parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità dell’iscrizione
ipotecaria. Con
controdeduzioni ed appello incidentale, l’appellato, (che non aveva
inteso riassumere la causa
davanti al Giudice del lavoro), contestava la sentenza della
Ctp e ne chiedeva la riforma
in quanto l’impugnativa era rivolta alla sola legittimità o
meno dell’atto impugnato,
quale atto della riscossione, per vizi propri, e non al merito
della pretesa, ovvero alla
contestazione, qualificazione o quantificazione dei diversi
tributi per cui si
procedeva.
La sentenza
Con la sentenza n. 480/10/12
dell’8 novembre 2012 depositata il 12.11.2012, i Giudici
di appello hanno rigettato l’appello
principale dell’Equitalia ed accolto l’appello
incidentale del
contribuente, di fatto dichiarando sic et sempliciter l’illegittimità
piena
dell’atto (della
riscossione) impugnato, con ciò confermando la propria competenza
allorchè non si verta sulla
valutazione della natura dei tributi per cui si procede.
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