martedì 7 maggio 2013


RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA


 
Il ricorso privo di istanza di reclamo-mediazione
Ho notificato all’Agenzia delle entrate un ricorso avverso un atto di accertamento di valore inferiore a 20.000 euro, omettendo di evidenziare che lo stesso veniva proposto ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/92, e dunque l’atto si presenta come un normale ricorso, pur essendovi riportate tutte le indicazioni, tra cui il valore della controversia. Vorrei sapere se incorro in cause di nullità, inammissibilità o altro, precisando che, a questo punto, anche in assenza di riscontro dell’Ufficio, depositerò il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale dopo il termine di 90 giorni previsto per il procedimento di reclamo.
Proposto da: R.A.M.
Risponde Giuseppe Aliano
L’Agenzia delle entrate, con la direttiva n. 29/2012 trasmessa alle direzioni territoriali, ha precisato che la proposizione di un ricorso contro un accertamento inferiore a 20 mila euro senza istanza di reclamo non preclude il procedimento di mediazione. Gli uffici delle Entrate dovranno tuttavia far presente al contribuente che l’impugnazione è soggetta al nuovo istituto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e che quindi l’eventuale costituzione in giudizio potrà avvenire solo dopo la notifica della risposta dell’Agenzia o, in mancanza, decorsi 90 giorni dalla presentazione. In definitiva, gli uffici riterranno ugualmente attivata la procedura di reclamo/mediazione, nonostante l’irregolarità dell’istanza. Ciò è in armonia con i principi di “buon andamento”, “efficienza” ed “imparzialità” dell’azione amministrativa tributaria, di cui all’art. 97 della Costituzione, e con il precetto, di cui all’art. 53 della Costituzione, secondo il quale i contribuenti hanno il dovere di «concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». L’ordinamento processuale vigente, in ogni suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al principio, desumibile dall’art. 156 del codice di procedura civile, della conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo scopo cui risulta indirizzata. Va aggiunto, peraltro, che la norma nulla dispone al riguardo, e l’unico rischio per il contribuente sarebbe legato alla eventuale costituzione nel termine ordinario di 30 giorni previsto per i “normali” ricorsi.

Nessun commento:

Posta un commento