RECLAMO E MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Ho
notificato all’Agenzia delle entrate un ricorso avverso un atto di accertamento
di valore inferiore a 20.000 euro, omettendo di evidenziare che lo stesso
veniva proposto ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. 546/92, e dunque l’atto si
presenta come un normale ricorso, pur essendovi riportate tutte le indicazioni,
tra cui il valore della controversia. Vorrei sapere se incorro in cause di
nullità, inammissibilità o altro, precisando che, a questo punto, anche in
assenza di riscontro dell’Ufficio, depositerò il ricorso in Commissione
Tributaria Provinciale dopo il termine di 90 giorni previsto per il
procedimento di reclamo.
Proposto da: R.A.M.
Risponde
Giuseppe Aliano
L’Agenzia delle entrate, con la
direttiva n. 29/2012 trasmessa alle direzioni territoriali, ha precisato che la
proposizione di un ricorso contro un accertamento inferiore a 20 mila euro
senza istanza di reclamo non preclude il procedimento di mediazione. Gli uffici
delle Entrate dovranno tuttavia far presente al contribuente che l’impugnazione
è soggetta al nuovo istituto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 e
che quindi l’eventuale costituzione in giudizio potrà avvenire solo dopo la
notifica della risposta dell’Agenzia o, in mancanza, decorsi 90 giorni dalla
presentazione. In definitiva, gli uffici riterranno ugualmente attivata la
procedura di reclamo/mediazione, nonostante l’irregolarità dell’istanza. Ciò è
in armonia con i principi di “buon andamento”, “efficienza” ed “imparzialità”
dell’azione amministrativa tributaria, di cui all’art. 97 della Costituzione, e
con il precetto, di cui all’art. 53 della Costituzione, secondo il quale i
contribuenti hanno il dovere di «concorrere alle spese pubbliche in ragione
della loro capacità contributiva». L’ordinamento processuale vigente, in ogni
suo ramo, e quindi anche nel sistema del contenzioso tributario, si ispira al
principio, desumibile dall’art. 156 del codice di procedura civile, della
conservazione degli atti, in virtù del quale ogni attività giuridica, finché è
possibile, deve essere utilizzata e posta nelle condizioni di raggiungere lo
scopo cui risulta indirizzata. Va aggiunto, peraltro, che la norma
nulla dispone al riguardo, e l’unico rischio per il contribuente sarebbe legato
alla eventuale costituzione nel termine ordinario di 30 giorni previsto per i
“normali” ricorsi.
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