Contenzioso Tributario
Termini processuali e riduzione del periodo di sospensione feriale ad opera
dell’art. 16 del D.L. n. 132/2014
di Giuseppe Aliano *
Sommario:
Ø
Premessa
Ø
Rimessione in termini
Ø
Termini legali
Ø
Termini ordinatori
Ø
Termini perentori
Ø
Divieto di abbreviazione o proroga
Ø
Perentorietà del termine in assenza di previsione normativa
Ø
Termini “liberi”
Ø
Termini “comuni”
Ø
Termini giudiziali
Ø
Termini “a decorrenza successiva” e “a ritroso”
·
Termini “a decorrenza successiva”
·
Termini “a ritroso”
Ø
Computo dei termini
·
Termini a giorni o ad ore
·
Termini a mesi o ad anni
·
Computo dei giorni festivi
·
Calcolo dei termini a ritroso
·
Computo dei termini liberi
·
Proroga del termine coincidente con una festività
·
Individuazione dei giorni festivi
·
Santo patrono della città
·
Scadenza del termine in una giornata di sciopero
·
Scadenza nel giorno di sabato
Ø
Decorrenza
Ø
Riunione di ricorsi - Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Ø
Ambito applicativo della proroga coincidente con una
festività
Ø Sospensione
feriale dei termini processuali
·
Automaticità della sospensione
·
Applicabilità al processo tributario
·
Interruzione del processo
·
Processo cautelare
·
Termine per la proposizione del ricorso
·
Termini non processuali - esclusione
·
Computo del termine nel periodo di sospensione
·
Decorrenza del termine durante il periodo di sospensione
·
Decorrenza del termine antecedente al periodo di
sospensione
·
Termine “a ritroso”
·
Termine del 31.08 festivo - conseguenze
·
Computo del termine “lungo” per l’impugnazione
·
Doppia sospensione feriale
Ø Decreti di
irregolare funzionamento degli uffici finanziari e proroga dei termini
·
Effetti del decreto sui termini
·
Legittimità costituzionale della norma
·
Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario
•
Casistica
•
Proroga dei termini per irregolare funzionamento degli
uffici giudiziari
•
Caratteristiche del decreto
•
Tempestività degli atti
*******************
Ø Premessa
A seguito della modifica
legislativa che ha interessato il periodo di sospensione feriale dei termini
disposta dall’art. 1 della L. 742/69, ad opera dell’art. 16 del D.L. n.
132/2014, che ha ridotto da 46 a 31 giorni il periodo della “pausa estiva”, si
impone una disamina dei termini applicabili, tra l’altro, al processo
tributario.
La norma dispone ora che, salvo i
casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dall’1.8 al 31.08. Il periodo di
sospensione comprende 31 giorni.
Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità
di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850, Cass. 14.2.2007 n. 3223).
Nell’ambito del diritto
processuale, il termine può essere definito come il periodo di tempo che la
legge riconosce per l’adempimento di un obbligo o l’esercizio di un diritto.
La principale dicotomia tra i
termini processuali è sancita dall’art. 152 c.p.c. che distingue tra:
• termini legali, cioè stabiliti
dalla legge;
• termini giudiziali, cioè
disposti dal giudice.
La dottrina è solita distinguere,
in relazione alla funzione che si persegue, termini:
• acceleratori o finali, con i quali, accelerando l’iter processuale,
si prevede che un certo atto debba essere compiuto entro un determinato periodo
(sono tali i termini per proporre impugnazione);
• dilatori, con
i quali, rallentando l’iter processuale, si stabilisce che un atto vada
compiuto dopo e non prima di un certo termine (sono tali i termini a comparire,
previsti nell’ambito del processo civile);
• intermedi, che rappresentano il periodo temporale intercorrente tra
un atto e l’altro, prima del decorso del quale le parti non sono tenute a
compiere un’attività che hanno l’onere di compiere.
Ø Rimessione
in termini
È controverso se nel processo
tributario possa trovare applicazione l’art. 184-bis c.p.c., secondo cui “la
parte che dimostra di essere di essere incorsa in decadenze per causa ad essa
non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini“.
Ø Termini
legali
I termini legali si distinguono
in:
• termini perentori;
• termini ordinatori.
Ø Termini
ordinatori
Di regola i termini legali sono
ordinatori (art. 152 co. 2 c.p.c.).
La loro decorrenza, non avendo
carattere vincolante, non dà luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto
se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice.
È tale il termine fissato
dall’art. 23 del DLgs. 546/92 per la costituzione in giudizio del resistente.
Ø Termini
perentori
I termini legali sono perentori a
condizione che:
• la loro decorrenza dia luogo
alla decadenza dal potere di compiere l’atto;
• siano espressamente previsti
come tali dalla legge.
Sono perentori i termini:
• per impugnare l’atto
impositivo, ex art. 21 del DLgs. 546/92;
• per il deposito di memorie e
documenti ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 546/92, in quanto tale termine è
diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte (Cass. 30.1.2004 n.
1771 , Cass. 8.2.2006 n. 2787 );
• per l’integrazione del
contraddittorio (ex multis, Cass. 27.3.2007 n. 7528; Cass. 7.3.2006 n. 4861).
Ø Divieto
di abbreviazione o proroga
I termini perentori (legali o
giudiziali) non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle
parti (art. 153 c.p.c.).
Tale precetto normativo è
considerato da certa parte della dottrina e della giurisprudenza derogabile
(Cass. 14.2.2005 n. 2899 , Cass. 20.1.2006 n. 1180, Cass. 15.1.2007 n. 637 ).
Secondo tale posizione,
l’eventuale proroga del termine perentorio sarebbe consentita a condizione che
la parte dimostri di non aver potuto compiere l’atto per una causa a lei non
imputabile.
Ø Perentorietà
del termine in assenza di previsione normativa
La giurisprudenza ha precisato
che i termini processuali possono essere qualificati come perentori anche in
assenza di una previsione normativa in tal senso.
A tal fine, è sufficiente che,
“in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla
funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche
implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto “
(Cass. 15.9.95 n. 9764).
In tal senso, Corte Cost. ord.
26.3.2003 n. 107 .
Sulla base di tale principio, è
stata affermata la natura perentoria dei termini per il deposito di documenti e
memorie di cui all’art. 32 DLgs. 546/92.
Infatti, non può dedursi “che,
ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz’altro
escludersi la perentorietà del termine” poiché “nulla vieta (..) di indagare
se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che
persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato “
(Cass. 6.6.97 n. 5047 richiamata da Cass. 30.1.2004 n. 1771 ).
Ø Termini
“liberi”
Sono termini liberi i periodi di
tempo che la legge prescrive debbano decorrere tra il compimento di un atto e
l’altro.
Sono termini liberi, ad esempio,
quelli previsti:
• per il deposito dei documenti e
delle memorie di cui all’art. 32 del DLgs. 546/92;
• per il deposito in segreteria
dell’istanza di discussione in pubblica udienza di cui all’art. 33 del DLgs.
546/92;
• per la comunicazione, da parte
della segreteria, della data di trattazione di cui all’art. 31 del DLgs. 546/92
(Cass. 28.8.2000 n. 11229 ).
Ø Termini
“comuni”
Tutti i termini che la legge non
qualifica espressamente come liberi, sono comuni (circ. Agenzia delle Entrate
24.10.2007 n. 56/E).
Il computo dei predetti termini
avviene secondo la disciplina generale illustrata nel successivo paragrafo.
Sono comuni i termini previsti:
• per la proposizione ed il
deposito del ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92);
• per l’integrazione dei motivi
(art. 24 co. 2 del DLgs. 546/92);
• per proporre appello (art. 51
del DLgs. 546/92).
Ø Termini
giudiziali
I termini giudiziali sono fissati
dal giudice, qualora tale potere gli sia espressamente conferito dalla legge
(art. 152 co. 1 c.p.c.).
Detti termini possono essere
stabiliti anche a pena di decadenza.
Si consideri, ad esempio, il
termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio di cui
all’art. 14 del DLgs. 546/92.
Ø Termini
“a decorrenza successiva” e “a ritroso”
In relazione alle modalità di
computo, i termini possono essere distinti in:
• termini c.d. “a decorrenza
successiva”;
• termini c.d. “a ritroso”.
·
Termini “a decorrenza successiva”
Si dicono “a decorrenza
successiva” i termini in cui il giorno iniziale precede quello finale secondo
il calendario comune. Sostanzialmente, individuato un termine iniziale, l’atto
deve essere compiuto entro un dato tempo da detto termine. Così,
esemplificando, il ricorso deve essere depositato nei successivi 30 giorni
(termine finale) dalla sua proposizione (termine iniziale).
Sono tali, ad esempio, i termini:
• per la proposizione del ricorso
(art. 21 del DLgs. 546/92);
• per la costituzione in giudizio
del ricorrente (art. 22 del DLgs. 546/92);
• per l’integrazione dei motivi
(art. 24 co. 2 del DLgs. 546/92);
• per proporre appello (art. 51
del DLgs. 546/92).
·
Termini “a ritroso”
In tale ipotesi, il termine
finale precede quello iniziale secondo il calendario comune.
In pratica, l’atto deve essere
compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data.
Ad esempio, le memorie devono
essere depositate dieci giorni “liberi” prima (termine finale) dell’udienza di
trattazione (termine iniziale).
Sono tali i termini relativi:
• al deposito dei documenti e
memorie (art. 32 co. 1 e 2 del DLgs. 546/92);
• al deposito dell’istanza di
discussione in pubblica udienza (art. 33 del DLgs. 546/92).
Si tratta, infatti, di
adempimenti che devono essere compiuti un determinato numero di giorni prima
dell’udienza.
Ø Computo
dei termini
Per il computo dei termini
processuali valgono le disposizioni civilistiche dettate dall’art. 2963 c.c.,
rubricato “Computo dei termini di prescrizione “ e dall’art. 155 c.p.c.,
rubricato “Computo dei termini”.
·
Termini a giorni o ad ore
Se si tratta di termini a giorni
o ad ore, non sono calcolati il giorno o l’ora iniziale (dies a quo ), mentre
si computa il giorno o l’ora finale (dies ad quem ) (art. 155 co. 1 c.p.c.,
art. 2963 co. 2 c.c.).
La giurisprudenza ha chiarito che
il dies a quo di un termine va individuato nel giorno che la legge “pone come
punto fermo a partire dal quale, sia proseguendo in avanti, secondo il
calendario, sia procedendo a ritroso, si calcolano i tempi che la Legge
medesima pone per il compimento degli atti “ (Cass. 21.3.2006 n. 6263).
·
Termini a mesi o ad anni
Se si tratta di termini a mesi o
ad anni, si osserva il calendario comune (art. 155 c.p.c.). In particolare, non
occorre computare il numero di giorni di cui sono composti ogni singolo mese od
anno, bensì fare riferimento al nome ed al giorno del mese iniziale (“ex
nominatione dierum “) (art. 2963 co. 4 c.c.). Si vedano, ex multis , Cass.
12.11.2007 n. 23479, Cass. 15.3.2007 n. 6016, Cass. 6.4.2006 n. 8102 .
Pertanto, non ha nessuna
rilevanza che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile
(Cass. 20.3.89 n. 1547).
La scadenza del termine si ha,
quindi, “al termine del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto
si è verificato, cominciando il termine a decorrere dalla mezzanotte del dies a
quo e completandosi - perciò - alla mezzanotte del giorno del mese
corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato “ (Cass. 29.9.2000 n.
12935).
Così, facendo riferimento al
termine “lungo” per l’impugnazione (salvo quanto si preciserà nel successivo
par. 5.2.5 ), se la sentenza è stata pubblicata il 15.6.2009, detto termine
scadrà il 15.6.2010.
·
Computo dei giorni festivi
Sono inclusi nel computo del
termine i giorni festivi (art. 155 co. 3 c.p.c.).
Così, nel termine di 60 giorni
per proporre impugnazione dell’atto impositivo si computano anche le domeniche
ed eventuali altri giorni festivi.
·
Calcolo dei termini a ritroso
La disciplina dettata per il
computo dei termini trova applicazione anche per i termini da computarsi “a
ritroso”. In tal caso, il giorno di partenza del computo a ritroso è da
considerare come dies a quo e non deve essere calcolato, mentre il giorno
terminale del computo all’indietro è da considerare come dies ad quem e,
pertanto, deve essere conteggiato (Cass. 3.10.2006 n. 21334 , Cass. 12.11.2003
n. 17021 ).
·
Computo dei termini liberi
I termini liberi si computano
conteggiando sia il dies a quo che il dies ad quem (Cass. SS.UU. 2.10.2003 n.
14699 ). Qualora la legge non preveda espressamente che i termini sono liberi,
vale la regola generale in base alla quale si computa il termine finale, ma non
quello iniziale (Cass. 3.1.95 n. 26).
·
Proroga del termine coincidente con una
festività
Se il giorno della scadenza del
termine è festivo, detta scadenza è prorogata di diritto al primo giorno
successivo non festivo (art. 155 co. 4 c.p.c., art. 2963 co. 3 c.c.). Secondo
l’orientamento prevalente, la disposizione si applica a tutti i termini,
inclusi quelli perentori (Cass. 4.4.2003 n. 5254, Cass. 5.6.2001 n. 7607).
·
Individuazione dei giorni festivi
Il carattere di “festività” di un
giorno è determinato in base alla L. 260/49. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della
citata L. 260/49, sono considerati giorni festivi:
• il 2.6, data di fondazione
della Repubblica;
• tutte le domeniche;
• il primo giorno dell’anno;
• il giorno dell’Epifania;
• il giorno della festa di San
Giuseppe;
• il 25.4, Anniversario della
Liberazione;
• il giorno di lunedì dopo
Pasqua;
• il giorno dell’Ascensione;
• il giorno del Corpus Domini;
• l’1.5, Festa del lavoro;
• il giorno della festa dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo;
• il giorno dell’Assunzione della
B.V. Maria;
• il giorno di Ognissanti;
• il 4.11, giorno dell’unità
nazionale;
• il giorno della festa
dell’Immacolata Concezione;
• il giorno di Natale;
• il 26.12.
·
Santo patrono della città
L’elenco delle festività è
tassativo. Pertanto, non rileva ai fini della proroga in esame il giorno del
Patrono della città (Cass. 3.8.2007 n. 17079, Cass. 12.12.98 n. 12533 ).
·
Scadenza del termine in una giornata di
sciopero
Può accadere che il termine per
la proposizione del ricorso, scadente in giorno festivo, sia prorogato al primo
giorno non festivo successivo, ai sensi dell’art. 155 co. 4 c.p.c., e che, in
tale giorno, sia indetto uno sciopero che impedisce, ad esempio, la notifica
dell’atto. In una fattispecie verificatasi nel procedimento per Cassazione,
Cass. 29.7.2005 n. 16021 ha ritenuto tempestivo il ricorso consegnato per la
notifica il giorno successivo alla scadenza munito di una certificazione
rilasciata dal dirigente dell’Ufficio Unico della Corte d’Appello, attestante
l’impossibilità di effettuare tempestivamente la notifica a causa dello
sciopero.
Occorre rilevare come tale
pronuncia non sia conforme all’orientamento prevalente in giurisprudenza,
secondo il quale, invece, per differire la scadenza del termine perentorio a
causa di uno sciopero degli Uffici giudiziari, non è sufficiente una mera
certificazione dirigenziale, ma occorre un apposito decreto del Ministero della
Giustizia che accerti l’irregolare funzionamento dell’Ufficio e la relativa
durata.
Così, Cass. 29.10.2007 n. 22675
ha sancito che, in difetto del decreto ministeriale che accerta l’irregolare
funzionamento dell’Ufficio giudiziario “l’allegazione di uno sciopero del
personale di cancelleria [attestata da una certificazione dell’Ufficio Unico
della Corte d’Appello] non è sufficiente a determinare una proroga del termine
perentorio venuto a scadere nel periodo di irregolare funzionamento
dell’ufficio”.
·
Scadenza nel giorno di sabato
In relazione alla giornata di
sabato, i commi 5 e 6 del citato art. 155 c.p.c., come aggiunti dall’art. 2 co.
1 lett. f) della L. 263/2005, dispongono che:
• se il termine per il compimento
degli atti processuali svolti fuori udienza scade nella giornata di sabato, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo;
• in ogni caso, le udienze e
tutte le altre attività giudiziarie (incluse quelle svolte dagli ausiliari)
sono svolte regolarmente.
La giornata di sabato è considerata,
ad ogni effetto, lavorativa.
Ø Decorrenza
La proroga disposta dal comma 5
dell’art. 155 c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati successivamente
all’1.3.2006. Sono tali quei giudizi per i quali il ricorso è stato proposto
successivamente all’1.3.2006.
Il processo si intende instaurato
con la notifica del ricorso di primo grado. Non rileva invece la successiva
data di costituzione in giudizio del ricorrente. La norma non si applica quindi
all’appello o al ricorso per Cassazione quando il ricorso introduttivo di primo
grado sia stato proposto anteriormente al 2.3.2006.
Per tali giudizi, pertanto,
continuerà a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 155
c.p.c., in base alla quale il sabato non era equiparato a giorno festivo.
Ø Riunione
di ricorsi - Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare 24.10.2007 n.
56/E, l’Agenzia delle Entrate ha indicato agli uffici periferici i criteri di
computo dei termini relativi al compimento degli atti processuali fuori udienza
nei casi di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni proposti successivamente
all’1.3.2006.
In particolare:
• con riferimento ai termini “a
decorrenza successiva”, si applica alle cause riunite relative anche a ricorsi
proposti successivamente all’1.3.2006 la precedente disciplina sui termini
processuali; non si applica, cioè, la nuova proroga prevista per il sabato;
• con riferimento ai termini “a
ritroso”, si applica alle cause riunite relative anche a ricorsi proposti
anteriormente al 2.3.2006, la nuova disciplina sui termini processuali.
Pertanto, gli uffici provvederanno al compimento degli atti processuali che
vengano a scadere di sabato entro il giorno non festivo precedente.
Ø Ambito
applicativo della proroga coincidente con una festività
Secondo la giurisprudenza
prevalente, la proroga della scadenza del termine disposta dall’art. 155 co. 4
(scadenza nel giorno festivo) e 5 (scadenza nel giorno di sabato) c.p.c.:
• si applica ai termini “a
decorrenza successiva”;
• non si applica ai termini “a
ritroso”, qualora il dies ad quem coincida con un giorno festivo o con il
sabato.
In tale ultima ipotesi, infatti,
“si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in
pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo”
(Cass. 7.5.2008 n. 11163, Cass. 12.12.2003 n. 19041 ).
Pertanto, qualora il termine
scada il giorno festivo e di sabato, il termine per il compimento dell’atto
scade il primo giorno precedente non festivo (Cass. 20.5.2002 n. 7331, Cass.
20.11.2002 n. 16343).
In tal senso, si veda, altresì,
la circolare Agenzia delle Entrate 24.10.2007 n. 56/E, secondo la quale, in
caso di termine “a ritroso” con scadenza in giorno festivo o di sabato, detta
scadenza dovrebbe essere anticipata, in via prudenziale, al primo giorno non
festivo antecedente.
Si consideri la fattispecie in
cui l’udienza di trattazione della lite sia fissata il 30.1.2009 ed il termine
per il deposito dei documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) scada
sabato 10.1.2009.
In tale ipotesi, non può applicarsi la proroga del termine. In caso contrario, infatti, si ridurrebbe l’intervallo temporale indicato dall’art. 32 comma 1 del DLgs. 546/92 a lunedì 12.1.2008. I documenti devono quindi essere depositati entro venerdì 9.1.2009.
In tale ipotesi, non può applicarsi la proroga del termine. In caso contrario, infatti, si ridurrebbe l’intervallo temporale indicato dall’art. 32 comma 1 del DLgs. 546/92 a lunedì 12.1.2008. I documenti devono quindi essere depositati entro venerdì 9.1.2009.
Ø Sospensione
feriale dei termini processuali
Come accennato, per un corretto
computo dei termini processuali, è necessario ora tenere conto del periodo di
sospensione feriale dei termini disposta dall’art. 1 della L. 742/69 su cui è
intervenuta la modifica ex art. 16 del D.L. n. 132/2014, riducendo da 46 a 31
giorni il periodo della “pausa estiva”.
La norma attuale dispone che,
salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle
giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dall’1.8 al 31.08. Il periodo di
sospensione comprende 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del
calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850
, Cass. 14.2.2007 n. 3223 ).
·
Automaticità della sospensione
La sospensione opera di diritto e
non è rinunciabile (Cass. 1.12.1998 n. 12170).
·
Applicabilità al processo tributario
La sospensione feriale dei
termini processuali trova applicazione anche nell’ambito del processo
tributario (C.M. 23.4.96 n. 98, circ. Agenzia delle Dogane 4.4.2002 n. 26/D).
·
Interruzione del processo
La sospensione feriale si applica
anche in caso di interruzione del processo (art. 40 co. 4 ultimo periodo del
DLgs. 546/92).
·
Processo cautelare
Ai sensi dell’art. 5 della L.
742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti
amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.
·
Termine per la proposizione del ricorso
Il termine per la proposizione
del ricorso è soggetto alla sospensione feriale. Ai fini del computo del
termine per la proposizione del ricorso, occorre tener conto, altresì,
dell’eventuale sospensione di 90 giorni decorrente dalla presentazione
dell’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 dal DLgs. 218/97.
La R.M. 11.11.99 n. 159 ha
precisato che la sospensione feriale e quella derivante dalla presentazione
dell’istanza di accertamento con adesione trovano applicazione cumulativa.
È stato, quindi, precisato che il
periodo di sospensione feriale è applicabile ogni qual volta il periodo di
sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine
finale, nell’arco temporale che va dall’1.8 al 15.9, come anche nell’ipotesi in
cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.
Al riguardo, tuttavia, si
registrano alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione, che ritengono
non sia applicabile al procedimento anche la proroga estiva, ma anche alcune
altre che ne confermano la fruibilità.
·
Termini non processuali - esclusione
La sospensione feriale non si
applica alle scadenze di termini non processuali relativi, ad esempio, alla
notifica degli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento) o di
riscossione (ruolo, cartella di pagamento), al versamento di imposte, tasse, ecc.,
e alla presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni.
·
Computo del termine nel periodo di
sospensione
La sospensione feriale produce
effetti sul computo dei termini processuali. In generale, nel computo del
termine, non si tiene conto del periodo feriale.
·
Decorrenza del termine durante il
periodo di sospensione
Se il termine processuale dovesse
iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al
termine del periodo di sospensione, cioè al 31.08.
La giurisprudenza ha chiarito che
l’art. 1 della L. 742/69 deve essere interpretato nel senso che il 16.9 è
computato nel termine stesso. Detto giorno, infatti, “segna non l’inizio del
termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il “dies a quo” del
termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155c.p.c. co. 1
“ (Cass. SS.UU. 28.3.95 n. 3668 , Cass. 29.3.2007 n. 7757 ). Si ipotizzi che il
termine per la proposizione del ricorso inizi a decorrere il 15.08.2015. In
tale ipotesi, la decorrenza rimane sospesa fino al 29.09.2015 ed il termine
inizia a decorrere dal 30.10.2015.
·
Decorrenza del termine antecedente al
periodo di sospensione
Se, invece, il termine ha già
iniziato a decorrere anteriormente l’1.8, il medesimo termine rimane sospeso nel
periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo,
vale a dire dal 31.08 (Cass. 6.4.2006 n. 8102 ). Anche in tal caso, il 31.08 è
incluso nel computo del termine (Cass. 4.3.2005 n. 4785 ). Così, si ipotizzi
che un avviso di accertamento sia stato notificato il 15.7.2015. In tal caso il
termine di 60 giorni per proporre impugnazione rimarrà sospeso dall’1.8 al 31.08.2015
e riprenderà a decorrere dalla fine di detto periodo feriale di sospensione.
Per il calcolo dei 60 giorni utili si sommano i giorni maturati ante 1.8.2009
(16 giorni) e post 31.08.2015 (44 giorni). In tal modo, il ricorso dovrà essere
proposto entro il 14.10.2015.
·
Termine “a ritroso”
Nel computo di un termine “a
ritroso”, il periodo feriale costituisce “una parentesi, oltre la quale il
conteggio deve proseguire fino ad esaurimento “ (Cass. 20.5.83 n. 3494, Cass.
7.10.2005 n. 19530 ). Il calcolo, in pratica, deve essere effettuato nei modi
ordinari, ma “saltando” i giorni di sospensione feriale. Si ipotizzi una fattispecie
in cui l’udienza di trattazione è fissata il 04.9.2015. Ai fini del computo del
termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie
illustrative (art. 32 co. 2 del DLgs. 546/92), occorre tener conto dei 3 giorni
liberi dal 04.9 al 31.08 compresi,
del periodo di sospensione feriale dall’01.08 al 31.08 (i cui 31 giorni non si
computano nel termine) e dei 7 giorni liberi dal 31.07 al 25.07 compresi.
Nell’ipotesi prospettata,
l’ultimo dei dieci giorni liberi precedenti all’udienza è il 24.07.2015.
Pertanto, le memorie illustrative
devono essere depositate entro il 24.07.2015.
·
Termine del 31.08 festivo - conseguenze
Se il termine del 31.08 coincide
con un giorno festivo, occorre distinguere le seguenti ipotesi:
• la predetta data rappresenta
l’ultimo giorno utile per compiere l’atto: in tal caso, ai sensi dell’art. 155
co. 3 c.p.c., il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo
(Cass. 31.3.2005 n. 6748 );
• la predetta data costituisce il
giorno da cui il termine sospeso rincomincia a decorrere: in tal caso, il 31.08
è considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine; pertanto, la
scadenza non viene prorogata (Cass. 4.3.2005 n. 4785 ).
·
Computo del termine “lungo” per
l’impugnazione
In base alla nuova formulazione
dell’art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si ha decorsi sei mesi dalla
data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine “lungo” per l’impugnazione).
Anche per il computo di tale termine occorre tener conto del nuovo periodo di sospensione
feriale. Infatti, al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. devono
aggiungersi i 31 giorni di sospensione feriale.
Si vedano, tra le tante, Cass.
18.1.2008 n. 1053, Cass. 31.3.2005 n. 6748, Cass. 11.8.2004 n. 15530.
·
Doppia sospensione feriale
Per effetto della riduzione del
predetto termine ex art. 327 c.p.c. non è più realizzabile.
La sospensione feriale opera anche per i termini di
costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione
oltreché per il termine di riassunzione del giudizio.
Ø
Decreti
di irregolare funzionamento degli uffici finanziari e proroga dei termini
Al ricorrere di determinati
presupposti, è possibile, tramite l’approvazione di un apposito decreto,
accertare il mancato o l’irregolare funzionamento degli Uffici tributari.
Sul punto, l’art. 3 del DL 498/61
stabilisce che “il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli
uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio
di vertice dell’agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del
contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque
giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove
tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale
esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data
medesima “.
·
Effetti del decreto sui termini
Ai sensi dell’art. 1 del DL
498/61, “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare
regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a
disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di
prescrizione e di decadenza...scadenti durante il periodo di mancato o
irregolare funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla
data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui
all’art. 3”
Dal testo della norma si evince
che la proroga non riguarda solo i termini di decadenza dal potere di
accertamento, ma anche, a titolo esemplificativo, il termine di proposizione
dell’appello o del ricorso per Cassazione.
Affinché i decreti in esame
possano comportare la proroga dei termini, è dunque necessario che l’irregolare
o il mancato funzionamento sia dovuto:
• a causa di eventi di carattere
eccezionale,
• non riconducibili a disfunzioni
organizzative dell’Amministrazione finanziaria, e che il termine scada durante
il periodo di mancato o irregolare funzionamento.
La proroga concerne solo il
momento finale del termine con cui il decreto interferisce. Qualora il termine
scada in momento antecedente all’emanazione del decreto, ne deriva
l’irrilevanza della proroga (Cass. 4.5.2007 n. 10271 ).
·
Legittimità costituzionale della norma
Con la sentenza 15.4.92 n. 177,
la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale della proroga dei termini poiché: da un lato, la proroga opera
anche a favore del contribuente; dall’altro, la norma pone dei rigorosi limiti
temporali.
Con l’ordinanza 25.1.2008 n. 1603,
la Corte di Cassazione ha nuovamente rimesso alla Corte Costituzionale la
questione , in quanto:
• il potere di determinare la
proroga dei termini spetta a un soggetto che, in virtù della sua veste
istituzionale, è parte in un cospicuo numero di processi;
• il parere del Garante del
Contribuente in merito alla legittimità del decreto di proroga non tutela il
contribuente in quanto è obbligatorio ma non vincolante;
• ogni processo (compreso quindi
quello tributario) deve svolgersi, ai sensi dell’art. 111 Cost., alla luce del
principio di parità delle parti.
È significativo che la Corte, a
confutazione di quanto affermato dalla Consulta con la citata sentenza 177/92,
abbia sostenuto che:
• “il contrasto con il principio
di parità delle parti e con quello del contraddittorio non viene cioè meno per
il fatto che le proroghe in questione operino anche a vantaggio del
contribuente (come sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile
1992, n. 177)”;
• “in quanto simile parità degli
effetti può elidere il contrasto con l’art. 3 ma non quello con il
(sopravvenuto) testo dell’art. 111 Cost. Ciò a prescindere dall’ovvio possibile
inquinamento che nasce dalla sovrapposizione della qualità di parte con quella
di organo destinato ad accertare eventi di “carattere eccezionale” destinati a
riflettersi nel processo e quindi a giovare al decidente”.
·
Potere di disapplicazione da parte del
giudice tributario
L’art. 7 co. 4 del DLgs. 546/92 prevede
che “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un
atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione
all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa
sede competente”.
I decreti di irregolare o mancato
funzionamento degli Uffici possono dunque essere disapplicati dal giudice.
Al riguardo, la
giurisprudenza ha statuito che:
• il potere di disapplicazione
può riguardare qualsiasi vizio, compreso l’eccesso di potere, “ma il sindacato
del giudice non può riguardare le valutazioni di merito si cui si fonda il
decreto, non potendo l’autorità giudiziaria ordinaria sostituirsi alla P.A.
negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua esclusiva competenza”
(cfr. per tutte, Cass. 4.5.2007 n. 10271 );
gli eventi di carattere
eccezionale che legittimano la proroga dei termini non vanno interpretati in
senso oggettivo, “per cui l’irregolare funzionamento può dipendere anche da
fatti interni all’amministrazione, purché di carattere straordinario” (Cass.
6.5.2005 n. 9441 ).
•
Casistica
Sotto il profilo operativo, la
giurisprudenza di merito ha precisato che:
• non giustifica la tardività il
fatto che “l’ufficio non ha potuto funzionare solo per alcune ore dell’ultimo
giorno utile per la notifica dell’atto impugnato” e che “la disinfestazione dei
locali non è situazione eccezionale, non programmabile, tale da consentire
l’applicazione della norma in questione (C.T. Reg. Lazio 18.7.2006 n. 23 );
• non sono qualificabili come
eventi eccezionali situazioni quali il sovraccarico di lavoro e le agitazioni
sindacali (C.T. I° Busto Arsizio 17.10.83 ).
Di particolare interesse si
profila la sentenza dell’8.10.85 n. 1335 della C.T. I° Bolzano, ove i giudici
hanno affermato che l’evento legittimante l’emanazione del decreto deve “essere
riferito esclusivamente ad avvenimenti non solo imprevedibili e rigorosamente
straordinari ma anche di gravità tale da creare non una semplice sospensione
del funzionamento di un ufficio in una determinata circostanza ma un vero
collasso idoneo a compromettere in maniera grave e più duratura la funzionalità
dell’Amministrazione” (ad esempio, una catastrofe naturale o il crollo di un
edificio). “Soltanto in una situazione del genere, infatti, si spiega come al
verificarsi dell’evento debba seguire la proroga dei termini per un periodo
considerevole come previsto dalla normativa in esame, che altrimenti sarebbe
un’autentica mostruosità non degna di uno Stato di diritto”.
•
Proroga dei termini per irregolare
funzionamento degli uffici giudiziari
Gli artt. 1 e 2 del DLgs. 437/48
dispongono un’eccezione al divieto di proroga dei termini perentori, stabilendo
che, “qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare
regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il
compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale
addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare
funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni”, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
decreto del Ministero della Giustizia.
•
Caratteristiche del decreto
Il predetto decreto del Ministro
della Giustizia:
• ha la funzione di accertare
l’evento eccezionale e di stabilire la durata del suo effetto;
• ha natura di atto
amministrativo e non di atto normativo: relativamente ad esso non è, quindi,
applicabile il principio “iura novit curia”, per cui è onere della parte
interessata provarne l’adozione;
• non ammette equipollenti, per
cui non assume alcun valore probatorio la certificazione rilasciata dal
Dirigente dell’Ufficio del mancato o irregolare funzionamento del suo Ufficio
in un dato giorno.
In tal senso, ex multis, Cass.
1.2.2000 n. 1073, Cass. 20.8.2004 n. 16354, Cass. 31.8.2007 n. 18353.
•
Tempestività degli atti
La giurisprudenza è concorde nel
ritenere tempestivi gli atti posti in essere entro il termine di proroga anche
se anteriori al provvedimento ministeriale (Cass. 11.11.2005 n. 22827, Cass.
17.6.93 n. 6763).
* Dott. Giuseppe Aliano
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza - Cultore di Diritto Tributario
Albo Dottori Commercialisti ed E.C. di Pescara n. 331/A - Revisore Legale (N. 164336) - Consulente T.U. del Tribunale di Pescara
.Collaboratore di “Italia Oggi”
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Contenzioso tributario & Riscossione - Diritto societario & commerciale - Revisione Legale - Pareristica
65121 PESCARA - Via Chieti 20 - Tel./ Fax 085–4213528 Tel./Fax 085-8671435 E-mail: studioaliano@tin.it
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