lunedì 13 giugno 2016

GIUSEPPE ALIANO - TERMINI PROCESSUALI


Contenzioso Tributario

 

Termini processuali e riduzione del periodo di sospensione feriale ad opera dell’art. 16 del D.L. n. 132/2014

 

 

di Giuseppe Aliano *

 

Sommario:

Ø  Premessa

Ø  Rimessione in termini

Ø  Termini legali

Ø  Termini ordinatori

Ø  Termini perentori

Ø  Divieto di abbreviazione o proroga

Ø  Perentorietà del termine in assenza di previsione normativa

Ø  Termini “liberi”

Ø  Termini “comuni”

Ø  Termini giudiziali

Ø  Termini “a decorrenza successiva” e “a ritroso”

·         Termini “a decorrenza successiva”

·         Termini “a ritroso”

Ø  Computo dei termini

·         Termini a giorni o ad ore

·         Termini a mesi o ad anni

·         Computo dei giorni festivi

·         Calcolo dei termini a ritroso

·         Computo dei termini liberi

·         Proroga del termine coincidente con una festività

·         Individuazione dei giorni festivi

·         Santo patrono della città

·         Scadenza del termine in una giornata di sciopero

·         Scadenza nel giorno di sabato

Ø  Decorrenza

Ø  Riunione di ricorsi - Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Ø  Ambito applicativo della proroga coincidente con una festività

Ø  Sospensione feriale dei termini processuali


·         Automaticità della sospensione

·         Applicabilità al processo tributario

·         Interruzione del processo

·         Processo cautelare

·         Termine per la proposizione del ricorso

·         Termini non processuali - esclusione

·         Computo del termine nel periodo di sospensione

·         Decorrenza del termine durante il periodo di sospensione

·         Decorrenza del termine antecedente al periodo di sospensione

·         Termine “a ritroso”

·         Termine del 31.08 festivo - conseguenze

·         Computo del termine “lungo” per l’impugnazione

·         Doppia sospensione feriale

Ø  Decreti di irregolare funzionamento degli uffici finanziari e proroga dei termini

·         Effetti del decreto sui termini

·         Legittimità costituzionale della norma

·         Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario

          Casistica

          Proroga dei termini per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari

          Caratteristiche del decreto

          Tempestività degli atti

 

*******************

 

Ø  Premessa

A seguito della modifica legislativa che ha interessato il periodo di sospensione feriale dei termini disposta dall’art. 1 della L. 742/69, ad opera dell’art. 16 del D.L. n. 132/2014, che ha ridotto da 46 a 31 giorni il periodo della “pausa estiva”, si impone una disamina dei termini applicabili, tra l’altro, al processo tributario.

La norma dispone ora che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dall’1.8 al 31.08. Il periodo di sospensione comprende 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850, Cass. 14.2.2007 n. 3223).

Nell’ambito del diritto processuale, il termine può essere definito come il periodo di tempo che la legge riconosce per l’adempimento di un obbligo o l’esercizio di un diritto.

La principale dicotomia tra i termini processuali è sancita dall’art. 152 c.p.c. che distingue tra:

• termini legali, cioè stabiliti dalla legge;

• termini giudiziali, cioè disposti dal giudice.

La dottrina è solita distinguere, in relazione alla funzione che si persegue, termini:

acceleratori o finali, con i quali, accelerando l’iter processuale, si prevede che un certo atto debba essere compiuto entro un determinato periodo (sono tali i termini per proporre impugnazione);

dilatori, con i quali, rallentando l’iter processuale, si stabilisce che un atto vada compiuto dopo e non prima di un certo termine (sono tali i termini a comparire, previsti nell’ambito del processo civile);

intermedi, che rappresentano il periodo temporale intercorrente tra un atto e l’altro, prima del decorso del quale le parti non sono tenute a compiere un’attività che hanno l’onere di compiere.

 

Ø  Rimessione in termini

È controverso se nel processo tributario possa trovare applicazione l’art. 184-bis c.p.c., secondo cui “la parte che dimostra di essere di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini“.

 

Ø  Termini legali

I termini legali si distinguono in:

• termini perentori;

• termini ordinatori.

 

Ø  Termini ordinatori

Di regola i termini legali sono ordinatori (art. 152 co. 2 c.p.c.).

La loro decorrenza, non avendo carattere vincolante, non dà luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto se non a seguito di una valutazione discrezionale del giudice.

È tale il termine fissato dall’art. 23 del DLgs. 546/92 per la costituzione in giudizio del resistente.

 

Ø  Termini perentori

I termini legali sono perentori a condizione che:

• la loro decorrenza dia luogo alla decadenza dal potere di compiere l’atto;

• siano espressamente previsti come tali dalla legge.

Sono perentori i termini:

• per impugnare l’atto impositivo, ex art. 21 del DLgs. 546/92;

• per il deposito di memorie e documenti ai sensi dell’art. 32 del DLgs. 546/92, in quanto tale termine è diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte (Cass. 30.1.2004 n. 1771 , Cass. 8.2.2006 n. 2787 );

• per l’integrazione del contraddittorio (ex multis, Cass. 27.3.2007 n. 7528; Cass. 7.3.2006 n. 4861).

 

Ø  Divieto di abbreviazione o proroga

I termini perentori (legali o giudiziali) non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti (art. 153 c.p.c.).

Tale precetto normativo è considerato da certa parte della dottrina e della giurisprudenza derogabile (Cass. 14.2.2005 n. 2899 , Cass. 20.1.2006 n. 1180, Cass. 15.1.2007 n. 637 ).

Secondo tale posizione, l’eventuale proroga del termine perentorio sarebbe consentita a condizione che la parte dimostri di non aver potuto compiere l’atto per una causa a lei non imputabile.

 

Ø  Perentorietà del termine in assenza di previsione normativa

La giurisprudenza ha precisato che i termini processuali possono essere qualificati come perentori anche in assenza di una previsione normativa in tal senso.

A tal fine, è sufficiente che, “in modo chiaro ed univoco, con riferimento allo scopo perseguito e alla funzione che il termine è destinato ad assolvere, risulti, anche implicitamente, che dalla mancata osservanza derivi la perdita del diritto “ (Cass. 15.9.95 n. 9764).

In tal senso, Corte Cost. ord. 26.3.2003 n. 107 .

Sulla base di tale principio, è stata affermata la natura perentoria dei termini per il deposito di documenti e memorie di cui all’art. 32 DLgs. 546/92.

Infatti, non può dedursi “che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz’altro escludersi la perentorietà del termine” poiché “nulla vieta (..) di indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato “ (Cass. 6.6.97 n. 5047 richiamata da Cass. 30.1.2004 n. 1771 ).

 

Ø  Termini “liberi”

Sono termini liberi i periodi di tempo che la legge prescrive debbano decorrere tra il compimento di un atto e l’altro.

Sono termini liberi, ad esempio, quelli previsti:

• per il deposito dei documenti e delle memorie di cui all’art. 32 del DLgs. 546/92;

• per il deposito in segreteria dell’istanza di discussione in pubblica udienza di cui all’art. 33 del DLgs. 546/92;

• per la comunicazione, da parte della segreteria, della data di trattazione di cui all’art. 31 del DLgs. 546/92 (Cass. 28.8.2000 n. 11229 ).

 

Ø  Termini “comuni”

Tutti i termini che la legge non qualifica espressamente come liberi, sono comuni (circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2007 n. 56/E).

Il computo dei predetti termini avviene secondo la disciplina generale illustrata nel successivo paragrafo.

Sono comuni i termini previsti:

• per la proposizione ed il deposito del ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92);

• per l’integrazione dei motivi (art. 24 co. 2 del DLgs. 546/92);

• per proporre appello (art. 51 del DLgs. 546/92).

 

Ø  Termini giudiziali

I termini giudiziali sono fissati dal giudice, qualora tale potere gli sia espressamente conferito dalla legge (art. 152 co. 1 c.p.c.).

Detti termini possono essere stabiliti anche a pena di decadenza.

Si consideri, ad esempio, il termine fissato dal giudice per l’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 14 del DLgs. 546/92.

 

Ø  Termini “a decorrenza successiva” e “a ritroso”

In relazione alle modalità di computo, i termini possono essere distinti in:

• termini c.d. “a decorrenza successiva”;

• termini c.d. “a ritroso”.

 

·         Termini “a decorrenza successiva”

Si dicono “a decorrenza successiva” i termini in cui il giorno iniziale precede quello finale secondo il calendario comune. Sostanzialmente, individuato un termine iniziale, l’atto deve essere compiuto entro un dato tempo da detto termine. Così, esemplificando, il ricorso deve essere depositato nei successivi 30 giorni (termine finale) dalla sua proposizione (termine iniziale).

Sono tali, ad esempio, i termini:

• per la proposizione del ricorso (art. 21 del DLgs. 546/92);

• per la costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22 del DLgs. 546/92);

• per l’integrazione dei motivi (art. 24 co. 2 del DLgs. 546/92);

• per proporre appello (art. 51 del DLgs. 546/92).

 

·         Termini “a ritroso”

In tale ipotesi, il termine finale precede quello iniziale secondo il calendario comune.

In pratica, l’atto deve essere compiuto un certo numero di giorni prima di una determinata data.

Ad esempio, le memorie devono essere depositate dieci giorni “liberi” prima (termine finale) dell’udienza di trattazione (termine iniziale).

Sono tali i termini relativi:

• al deposito dei documenti e memorie (art. 32 co. 1 e 2 del DLgs. 546/92);

• al deposito dell’istanza di discussione in pubblica udienza (art. 33 del DLgs. 546/92).

Si tratta, infatti, di adempimenti che devono essere compiuti un determinato numero di giorni prima dell’udienza.

 

Ø  Computo dei termini

Per il computo dei termini processuali valgono le disposizioni civilistiche dettate dall’art. 2963 c.c., rubricato “Computo dei termini di prescrizione “ e dall’art. 155 c.p.c., rubricato “Computo dei termini”.

 

·         Termini a giorni o ad ore

Se si tratta di termini a giorni o ad ore, non sono calcolati il giorno o l’ora iniziale (dies a quo ), mentre si computa il giorno o l’ora finale (dies ad quem ) (art. 155 co. 1 c.p.c., art. 2963 co. 2 c.c.).

La giurisprudenza ha chiarito che il dies a quo di un termine va individuato nel giorno che la legge “pone come punto fermo a partire dal quale, sia proseguendo in avanti, secondo il calendario, sia procedendo a ritroso, si calcolano i tempi che la Legge medesima pone per il compimento degli atti “ (Cass. 21.3.2006 n. 6263).

·         Termini a mesi o ad anni

Se si tratta di termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (art. 155 c.p.c.). In particolare, non occorre computare il numero di giorni di cui sono composti ogni singolo mese od anno, bensì fare riferimento al nome ed al giorno del mese iniziale (“ex nominatione dierum “) (art. 2963 co. 4 c.c.). Si vedano, ex multis , Cass. 12.11.2007 n. 23479, Cass. 15.3.2007 n. 6016, Cass. 6.4.2006 n. 8102 .

Pertanto, non ha nessuna rilevanza che nel computo sia compreso il mese di febbraio di un anno bisestile (Cass. 20.3.89 n. 1547).

La scadenza del termine si ha, quindi, “al termine del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, cominciando il termine a decorrere dalla mezzanotte del dies a quo e completandosi - perciò - alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato “ (Cass. 29.9.2000 n. 12935).

Così, facendo riferimento al termine “lungo” per l’impugnazione (salvo quanto si preciserà nel successivo par. 5.2.5 ), se la sentenza è stata pubblicata il 15.6.2009, detto termine scadrà il 15.6.2010.

·         Computo dei giorni festivi

Sono inclusi nel computo del termine i giorni festivi (art. 155 co. 3 c.p.c.).

Così, nel termine di 60 giorni per proporre impugnazione dell’atto impositivo si computano anche le domeniche ed eventuali altri giorni festivi.

·         Calcolo dei termini a ritroso

La disciplina dettata per il computo dei termini trova applicazione anche per i termini da computarsi “a ritroso”. In tal caso, il giorno di partenza del computo a ritroso è da considerare come dies a quo e non deve essere calcolato, mentre il giorno terminale del computo all’indietro è da considerare come dies ad quem e, pertanto, deve essere conteggiato (Cass. 3.10.2006 n. 21334 , Cass. 12.11.2003 n. 17021 ).

·         Computo dei termini liberi

I termini liberi si computano conteggiando sia il dies a quo che il dies ad quem (Cass. SS.UU. 2.10.2003 n. 14699 ). Qualora la legge non preveda espressamente che i termini sono liberi, vale la regola generale in base alla quale si computa il termine finale, ma non quello iniziale (Cass. 3.1.95 n. 26).

·         Proroga del termine coincidente con una festività

Se il giorno della scadenza del termine è festivo, detta scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo (art. 155 co. 4 c.p.c., art. 2963 co. 3 c.c.). Secondo l’orientamento prevalente, la disposizione si applica a tutti i termini, inclusi quelli perentori (Cass. 4.4.2003 n. 5254, Cass. 5.6.2001 n. 7607).

 

·         Individuazione dei giorni festivi

Il carattere di “festività” di un giorno è determinato in base alla L. 260/49. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della citata L. 260/49, sono considerati giorni festivi:

• il 2.6, data di fondazione della Repubblica;

• tutte le domeniche;

• il primo giorno dell’anno;

• il giorno dell’Epifania;

• il giorno della festa di San Giuseppe;

• il 25.4, Anniversario della Liberazione;

• il giorno di lunedì dopo Pasqua;

• il giorno dell’Ascensione;

• il giorno del Corpus Domini;

• l’1.5, Festa del lavoro;

• il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

• il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria;

• il giorno di Ognissanti;

• il 4.11, giorno dell’unità nazionale;

• il giorno della festa dell’Immacolata Concezione;

• il giorno di Natale;

• il 26.12.

·         Santo patrono della città

L’elenco delle festività è tassativo. Pertanto, non rileva ai fini della proroga in esame il giorno del Patrono della città (Cass. 3.8.2007 n. 17079, Cass. 12.12.98 n. 12533 ).

·         Scadenza del termine in una giornata di sciopero

Può accadere che il termine per la proposizione del ricorso, scadente in giorno festivo, sia prorogato al primo giorno non festivo successivo, ai sensi dell’art. 155 co. 4 c.p.c., e che, in tale giorno, sia indetto uno sciopero che impedisce, ad esempio, la notifica dell’atto. In una fattispecie verificatasi nel procedimento per Cassazione, Cass. 29.7.2005 n. 16021 ha ritenuto tempestivo il ricorso consegnato per la notifica il giorno successivo alla scadenza munito di una certificazione rilasciata dal dirigente dell’Ufficio Unico della Corte d’Appello, attestante l’impossibilità di effettuare tempestivamente la notifica a causa dello sciopero.

Occorre rilevare come tale pronuncia non sia conforme all’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo il quale, invece, per differire la scadenza del termine perentorio a causa di uno sciopero degli Uffici giudiziari, non è sufficiente una mera certificazione dirigenziale, ma occorre un apposito decreto del Ministero della Giustizia che accerti l’irregolare funzionamento dell’Ufficio e la relativa durata.

Così, Cass. 29.10.2007 n. 22675 ha sancito che, in difetto del decreto ministeriale che accerta l’irregolare funzionamento dell’Ufficio giudiziario “l’allegazione di uno sciopero del personale di cancelleria [attestata da una certificazione dell’Ufficio Unico della Corte d’Appello] non è sufficiente a determinare una proroga del termine perentorio venuto a scadere nel periodo di irregolare funzionamento dell’ufficio”.

·         Scadenza nel giorno di sabato

In relazione alla giornata di sabato, i commi 5 e 6 del citato art. 155 c.p.c., come aggiunti dall’art. 2 co. 1 lett. f) della L. 263/2005, dispongono che:

• se il termine per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza scade nella giornata di sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo;

• in ogni caso, le udienze e tutte le altre attività giudiziarie (incluse quelle svolte dagli ausiliari) sono svolte regolarmente.

La giornata di sabato è considerata, ad ogni effetto, lavorativa.

 

Ø  Decorrenza

La proroga disposta dal comma 5 dell’art. 155 c.p.c. si applica ai procedimenti instaurati successivamente all’1.3.2006. Sono tali quei giudizi per i quali il ricorso è stato proposto successivamente all’1.3.2006.

Il processo si intende instaurato con la notifica del ricorso di primo grado. Non rileva invece la successiva data di costituzione in giudizio del ricorrente. La norma non si applica quindi all’appello o al ricorso per Cassazione quando il ricorso introduttivo di primo grado sia stato proposto anteriormente al 2.3.2006.

Per tali giudizi, pertanto, continuerà a trovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 155 c.p.c., in base alla quale il sabato non era equiparato a giorno festivo.

 

Ø  Riunione di ricorsi - Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare 24.10.2007 n. 56/E, l’Agenzia delle Entrate ha indicato agli uffici periferici i criteri di computo dei termini relativi al compimento degli atti processuali fuori udienza nei casi di riunione di ricorsi, di cui solo alcuni proposti successivamente all’1.3.2006.

In particolare:

• con riferimento ai termini “a decorrenza successiva”, si applica alle cause riunite relative anche a ricorsi proposti successivamente all’1.3.2006 la precedente disciplina sui termini processuali; non si applica, cioè, la nuova proroga prevista per il sabato;

• con riferimento ai termini “a ritroso”, si applica alle cause riunite relative anche a ricorsi proposti anteriormente al 2.3.2006, la nuova disciplina sui termini processuali. Pertanto, gli uffici provvederanno al compimento degli atti processuali che vengano a scadere di sabato entro il giorno non festivo precedente.

 

Ø  Ambito applicativo della proroga coincidente con una festività

Secondo la giurisprudenza prevalente, la proroga della scadenza del termine disposta dall’art. 155 co. 4 (scadenza nel giorno festivo) e 5 (scadenza nel giorno di sabato) c.p.c.:

• si applica ai termini “a decorrenza successiva”;

• non si applica ai termini “a ritroso”, qualora il dies ad quem coincida con un giorno festivo o con il sabato.

In tale ultima ipotesi, infatti, “si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo” (Cass. 7.5.2008 n. 11163, Cass. 12.12.2003 n. 19041 ).

Pertanto, qualora il termine scada il giorno festivo e di sabato, il termine per il compimento dell’atto scade il primo giorno precedente non festivo (Cass. 20.5.2002 n. 7331, Cass. 20.11.2002 n. 16343).

In tal senso, si veda, altresì, la circolare Agenzia delle Entrate 24.10.2007 n. 56/E, secondo la quale, in caso di termine “a ritroso” con scadenza in giorno festivo o di sabato, detta scadenza dovrebbe essere anticipata, in via prudenziale, al primo giorno non festivo antecedente.

Si consideri la fattispecie in cui l’udienza di trattazione della lite sia fissata il 30.1.2009 ed il termine per il deposito dei documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza) scada sabato 10.1.2009.
In tale ipotesi, non può applicarsi la proroga del termine. In caso contrario, infatti, si ridurrebbe l’intervallo temporale indicato dall’art. 32 comma 1 del DLgs. 546/92 a lunedì 12.1.2008. I documenti devono quindi essere depositati entro venerdì 9.1.2009.

 

Ø  Sospensione feriale dei termini processuali


Come accennato, per un corretto computo dei termini processuali, è necessario ora tenere conto del periodo di sospensione feriale dei termini disposta dall’art. 1 della L. 742/69 su cui è intervenuta la modifica ex art. 16 del D.L. n. 132/2014, riducendo da 46 a 31 giorni il periodo della “pausa estiva”.

La norma attuale dispone che, salvo i casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative sono sospesi, ogni anno, dall’1.8 al 31.08. Il periodo di sospensione comprende 31 giorni. Tale periodo è computato tenendo conto del calendario comune, secondo l’unità di misura del giorno (Cass. 3.6.2003 n. 8850 , Cass. 14.2.2007 n. 3223 ).

 

·         Automaticità della sospensione

La sospensione opera di diritto e non è rinunciabile (Cass. 1.12.1998 n. 12170).

·         Applicabilità al processo tributario

La sospensione feriale dei termini processuali trova applicazione anche nell’ambito del processo tributario (C.M. 23.4.96 n. 98, circ. Agenzia delle Dogane 4.4.2002 n. 26/D).

·         Interruzione del processo

La sospensione feriale si applica anche in caso di interruzione del processo (art. 40 co. 4 ultimo periodo del DLgs. 546/92).

·         Processo cautelare

Ai sensi dell’art. 5 della L. 742/69, ai procedimenti relativi alla sospensione dell’esecuzione degli atti amministrativi non si applica la sospensione feriale dei termini.

·         Termine per la proposizione del ricorso

Il termine per la proposizione del ricorso è soggetto alla sospensione feriale. Ai fini del computo del termine per la proposizione del ricorso, occorre tener conto, altresì, dell’eventuale sospensione di 90 giorni decorrente dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione di cui all’art. 6 dal DLgs. 218/97.

La R.M. 11.11.99 n. 159 ha precisato che la sospensione feriale e quella derivante dalla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione trovano applicazione cumulativa.

È stato, quindi, precisato che il periodo di sospensione feriale è applicabile ogni qual volta il periodo di sospensione di 90 giorni venga a ricadere, come termine iniziale o come termine finale, nell’arco temporale che va dall’1.8 al 15.9, come anche nell’ipotesi in cui il periodo feriale sia ricompreso nel periodo dei 90 giorni.

Al riguardo, tuttavia, si registrano alcune recenti pronunzie della Corte di Cassazione, che ritengono non sia applicabile al procedimento anche la proroga estiva, ma anche alcune altre che ne confermano la fruibilità.

·         Termini non processuali - esclusione

La sospensione feriale non si applica alle scadenze di termini non processuali relativi, ad esempio, alla notifica degli atti impositivi (avvisi di liquidazione o di accertamento) o di riscossione (ruolo, cartella di pagamento), al versamento di imposte, tasse, ecc., e alla presentazione di dichiarazioni, denunce o comunicazioni.

·         Computo del termine nel periodo di sospensione

La sospensione feriale produce effetti sul computo dei termini processuali. In generale, nel computo del termine, non si tiene conto del periodo feriale.

·         Decorrenza del termine durante il periodo di sospensione

Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione, cioè al 31.08.

La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1 della L. 742/69 deve essere interpretato nel senso che il 16.9 è computato nel termine stesso. Detto giorno, infatti, “segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il “dies a quo” del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155c.p.c. co. 1 “ (Cass. SS.UU. 28.3.95 n. 3668 , Cass. 29.3.2007 n. 7757 ). Si ipotizzi che il termine per la proposizione del ricorso inizi a decorrere il 15.08.2015. In tale ipotesi, la decorrenza rimane sospesa fino al 29.09.2015 ed il termine inizia a decorrere dal 30.10.2015.

·         Decorrenza del termine antecedente al periodo di sospensione

Se, invece, il termine ha già iniziato a decorrere anteriormente l’1.8, il medesimo termine rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 31.08 (Cass. 6.4.2006 n. 8102 ). Anche in tal caso, il 31.08 è incluso nel computo del termine (Cass. 4.3.2005 n. 4785 ). Così, si ipotizzi che un avviso di accertamento sia stato notificato il 15.7.2015. In tal caso il termine di 60 giorni per proporre impugnazione rimarrà sospeso dall’1.8 al 31.08.2015 e riprenderà a decorrere dalla fine di detto periodo feriale di sospensione. Per il calcolo dei 60 giorni utili si sommano i giorni maturati ante 1.8.2009 (16 giorni) e post 31.08.2015 (44 giorni). In tal modo, il ricorso dovrà essere proposto entro il 14.10.2015.

·         Termine “a ritroso”

Nel computo di un termine “a ritroso”, il periodo feriale costituisce “una parentesi, oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento “ (Cass. 20.5.83 n. 3494, Cass. 7.10.2005 n. 19530 ). Il calcolo, in pratica, deve essere effettuato nei modi ordinari, ma “saltando” i giorni di sospensione feriale. Si ipotizzi una fattispecie in cui l’udienza di trattazione è fissata il 04.9.2015. Ai fini del computo del termine di dieci giorni prima di detta udienza per il deposito di memorie illustrative (art. 32 co. 2 del DLgs. 546/92), occorre tener conto dei 3 giorni liberi dal 04.9 al 31.08 compresi, del periodo di sospensione feriale dall’01.08 al 31.08 (i cui 31 giorni non si computano nel termine) e dei 7 giorni liberi dal 31.07 al 25.07 compresi.

Nell’ipotesi prospettata, l’ultimo dei dieci giorni liberi precedenti all’udienza è il 24.07.2015.

Pertanto, le memorie illustrative devono essere depositate entro il 24.07.2015.

·         Termine del 31.08 festivo - conseguenze

Se il termine del 31.08 coincide con un giorno festivo, occorre distinguere le seguenti ipotesi:

• la predetta data rappresenta l’ultimo giorno utile per compiere l’atto: in tal caso, ai sensi dell’art. 155 co. 3 c.p.c., il termine sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo (Cass. 31.3.2005 n. 6748 );

• la predetta data costituisce il giorno da cui il termine sospeso rincomincia a decorrere: in tal caso, il 31.08 è considerato come qualsiasi giorno festivo interno ad un termine; pertanto, la scadenza non viene prorogata (Cass. 4.3.2005 n. 4785 ).

·         Computo del termine “lungo” per l’impugnazione

In base alla nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., la formazione del giudicato si ha decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza (c.d. termine “lungo” per l’impugnazione). Anche per il computo di tale termine occorre tener conto del nuovo periodo di sospensione feriale. Infatti, al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c. devono aggiungersi i 31 giorni di sospensione feriale.

Si vedano, tra le tante, Cass. 18.1.2008 n. 1053, Cass. 31.3.2005 n. 6748, Cass. 11.8.2004 n. 15530.

·         Doppia sospensione feriale

Per effetto della riduzione del predetto termine ex art. 327 c.p.c. non è più realizzabile.

 

La sospensione feriale opera anche per i termini di costituzione in appello o di proposizione di controricorso in Cassazione oltreché per il termine di riassunzione del giudizio.

 

Ø  Decreti di irregolare funzionamento degli uffici finanziari e proroga dei termini

Al ricorrere di determinati presupposti, è possibile, tramite l’approvazione di un apposito decreto, accertare il mancato o l’irregolare funzionamento degli Uffici tributari.

Sul punto, l’art. 3 del DL 498/61 stabilisce che “il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell’agenzia fiscale interessata, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Ove tale periodo si protragga oltre quindici giorni, la data a partire dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto adottato dai predetti organi da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data medesima “.

·         Effetti del decreto sui termini

Ai sensi dell’art. 1 del DL 498/61, “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza...scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3”

Dal testo della norma si evince che la proroga non riguarda solo i termini di decadenza dal potere di accertamento, ma anche, a titolo esemplificativo, il termine di proposizione dell’appello o del ricorso per Cassazione.

Affinché i decreti in esame possano comportare la proroga dei termini, è dunque necessario che l’irregolare o il mancato funzionamento sia dovuto:

• a causa di eventi di carattere eccezionale,

• non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria, e che il termine scada durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento.

La proroga concerne solo il momento finale del termine con cui il decreto interferisce. Qualora il termine scada in momento antecedente all’emanazione del decreto, ne deriva l’irrilevanza della proroga (Cass. 4.5.2007 n. 10271 ).

·         Legittimità costituzionale della norma

Con la sentenza 15.4.92 n. 177, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della proroga dei termini poiché: da un lato, la proroga opera anche a favore del contribuente; dall’altro, la norma pone dei rigorosi limiti temporali.

Con l’ordinanza 25.1.2008 n. 1603, la Corte di Cassazione ha nuovamente rimesso alla Corte Costituzionale la questione , in quanto:

• il potere di determinare la proroga dei termini spetta a un soggetto che, in virtù della sua veste istituzionale, è parte in un cospicuo numero di processi;

• il parere del Garante del Contribuente in merito alla legittimità del decreto di proroga non tutela il contribuente in quanto è obbligatorio ma non vincolante;

• ogni processo (compreso quindi quello tributario) deve svolgersi, ai sensi dell’art. 111 Cost., alla luce del principio di parità delle parti.

È significativo che la Corte, a confutazione di quanto affermato dalla Consulta con la citata sentenza 177/92, abbia sostenuto che:

• “il contrasto con il principio di parità delle parti e con quello del contraddittorio non viene cioè meno per il fatto che le proroghe in questione operino anche a vantaggio del contribuente (come sottolineato dalla sentenza della Corte Costituzionale 15 aprile 1992, n. 177)”;

• “in quanto simile parità degli effetti può elidere il contrasto con l’art. 3 ma non quello con il (sopravvenuto) testo dell’art. 111 Cost. Ciò a prescindere dall’ovvio possibile inquinamento che nasce dalla sovrapposizione della qualità di parte con quella di organo destinato ad accertare eventi di “carattere eccezionale” destinati a riflettersi nel processo e quindi a giovare al decidente”.

·         Potere di disapplicazione da parte del giudice tributario

L’art. 7 co. 4 del DLgs. 546/92 prevede che “le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente”.

I decreti di irregolare o mancato funzionamento degli Uffici possono dunque essere disapplicati dal giudice.

Al riguardo, la giurisprudenza ha statuito che:

• il potere di disapplicazione può riguardare qualsiasi vizio, compreso l’eccesso di potere, “ma il sindacato del giudice non può riguardare le valutazioni di merito si cui si fonda il decreto, non potendo l’autorità giudiziaria ordinaria sostituirsi alla P.A. negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di sua esclusiva competenza” (cfr. per tutte, Cass. 4.5.2007 n. 10271 );

gli eventi di carattere eccezionale che legittimano la proroga dei termini non vanno interpretati in senso oggettivo, “per cui l’irregolare funzionamento può dipendere anche da fatti interni all’amministrazione, purché di carattere straordinario” (Cass. 6.5.2005 n. 9441 ).

         Casistica

Sotto il profilo operativo, la giurisprudenza di merito ha precisato che:

• non giustifica la tardività il fatto che “l’ufficio non ha potuto funzionare solo per alcune ore dell’ultimo giorno utile per la notifica dell’atto impugnato” e che “la disinfestazione dei locali non è situazione eccezionale, non programmabile, tale da consentire l’applicazione della norma in questione (C.T. Reg. Lazio 18.7.2006 n. 23 );

• non sono qualificabili come eventi eccezionali situazioni quali il sovraccarico di lavoro e le agitazioni sindacali (C.T. I° Busto Arsizio 17.10.83 ).

Di particolare interesse si profila la sentenza dell’8.10.85 n. 1335 della C.T. I° Bolzano, ove i giudici hanno affermato che l’evento legittimante l’emanazione del decreto deve “essere riferito esclusivamente ad avvenimenti non solo imprevedibili e rigorosamente straordinari ma anche di gravità tale da creare non una semplice sospensione del funzionamento di un ufficio in una determinata circostanza ma un vero collasso idoneo a compromettere in maniera grave e più duratura la funzionalità dell’Amministrazione” (ad esempio, una catastrofe naturale o il crollo di un edificio). “Soltanto in una situazione del genere, infatti, si spiega come al verificarsi dell’evento debba seguire la proroga dei termini per un periodo considerevole come previsto dalla normativa in esame, che altrimenti sarebbe un’autentica mostruosità non degna di uno Stato di diritto”.

         Proroga dei termini per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari

Gli artt. 1 e 2 del DLgs. 437/48 dispongono un’eccezione al divieto di proroga dei termini perentori, stabilendo che, “qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni”, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia.

         Caratteristiche del decreto

Il predetto decreto del Ministro della Giustizia:

• ha la funzione di accertare l’evento eccezionale e di stabilire la durata del suo effetto;

• ha natura di atto amministrativo e non di atto normativo: relativamente ad esso non è, quindi, applicabile il principio “iura novit curia”, per cui è onere della parte interessata provarne l’adozione;

• non ammette equipollenti, per cui non assume alcun valore probatorio la certificazione rilasciata dal Dirigente dell’Ufficio del mancato o irregolare funzionamento del suo Ufficio in un dato giorno.

In tal senso, ex multis, Cass. 1.2.2000 n. 1073, Cass. 20.8.2004 n. 16354, Cass. 31.8.2007 n. 18353.

         Tempestività degli atti

La giurisprudenza è concorde nel ritenere tempestivi gli atti posti in essere entro il termine di proroga anche se anteriori al provvedimento ministeriale (Cass. 11.11.2005 n. 22827, Cass. 17.6.93 n. 6763).


 
* Dott. Giuseppe Aliano  
Università di Roma La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza - Cultore di Diritto Tributario
Albo Dottori Commercialisti ed E.C. di Pescara n. 331/A  - Revisore Legale (N. 164336) - Consulente T.U. del Tribunale di Pescara
.Collaboratore di “Italia Oggi”
 
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